Il nostro blog, con gli ultimi aggiornamenti in materia di pensioni

Bozza legge di bilancio 2025: quali novità in materia di pensioni?

Nella Manovra 2025, allo stato ancora non definitiva, sono previsti:

  • la proroga di Opzione Donna, Ape sociale e Quota 103;
  • l'aumento delle rivalutazioni delle pensioni;
  • un nuovo incentivo per chi si trattiene al lavoro.

I provvedimenti sono in corso di definizione.

Collegato lavoro: quali novità in materia di pensione?

Il DDL Lavoro, attualmente all'esame del Senato dopo l'approvazione alla Camera, prevede le seguenti novità in materia contributiva e previdenziale:

  • introduce la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino ad un massimo di sessanta rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti (articolo 23);
  • estende anche al personale a contratto degli uffici all'estero la possibilità già prevista per le PA, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, di trasmettere all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto (articolo 24);
  • prevede che, in tutte le controversie in materia contributiva nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti (articolo 25);
  • consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché agli altri organismi giuridici sottoposti a direzione, vigilanza e/o controllo del Ministero stesso, di avvalersi delle prestazioni offerte da INPS Servizi SpA, in conformità con l'oggetto sociale di quest'ultima (articolo 26);
  • rende strutturale per talune categorie di dipendenti e di pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata, come disposto invece dalla normativa vigente (articolo 27);
  • uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Tali termini sono posti in relazione alle attività amministrative dell'INPS, compresa quella sul monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa stabiliti per i medesimi istituti, e non concernono la decorrenza dei trattamenti in oggetto (articolo 29);
  • prevede la possibilità per il lavoratore dipendente privato (o per i collaboratori in forma coordinata e continuativa), in caso di contributi pensionistici non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e caduti in prescrizione, di richiedere all'INPS, con onere a carico del lavoratore, la costituzione di una rendita vitalizia. Tale possibilità è riconosciuta qualora sia decorso il termine di prescrizione per l'omologa richiesta (già prevista nell'ordinamento) da parte del datore di lavoro (o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore) (articolo 30)

Cumulo della pensione con i redditi di lavoro autonomo: dichiarazione all'Inps con modello RED

L’articolo 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ha introdotto il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Al comma 4, stabilisce che i titolari di pensione soggetti a tale divieto devono dichiarare all’Ente erogatore i redditi da lavoro autonomo relativi all’anno precedente, entro la scadenza per la dichiarazione dei redditi IRPEF.

Per i pensionati con decorrenza fino al 2023, che sono soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, la scadenza per dichiarare i redditi relativi al 2023 è fissata al 31 ottobre 2024.

1. Soggetti esclusi dall’obbligo di dichiarazione

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione e non soggetti al divieto di cumulo:

  • Titolari di pensione o assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994.
  • Titolari di pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2001 (ai sensi dell’art. 72 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388), i cui trattamenti sono completamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.
  • Titolari di pensione contributiva di vecchiaia, dal 1° gennaio 2009, interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 19 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112.
  • Titolari di pensione di anzianità e prepensionamenti liquidati dopo il 1° gennaio 2009 (cfr. Circolare INPS n. 108 del 2008), completamente cumulabili con i redditi da lavoro.
  • Titolari di pensioni o assegni di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

2. Soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi 2023

I pensionati non esenti dal divieto devono presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2023 entro il 31 ottobre 2024. In particolare:

  • Per i titolari di pensione di invalidità il divieto non si applica se i redditi da lavoro autonomo sono pari o inferiori a 7.383,22 euro annui (art. 10, comma 2, D.lgs. n. 503/1992).
  • Gli anziani coinvolti in programmi di reinserimento sociale non sono soggetti al divieto di cumulo (art. 10, comma 5, D.lgs. n. 503/1992).
  • I gettoni di presenza e le indennità connesse a cariche pubbliche non sono considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo.
  • I giudici tributari e i sacerdoti, ai sensi dell’art. 24 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esclusi dal divieto di cumulo.

3. Dichiarazione per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici e all’INPGI

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità, ma esclude i trattamenti privilegiati (art. 139 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092).

Dal 1° luglio 2022, le pensioni di invalidità per gli iscritti all’INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro, nei limiti previsti dalla normativa.

4. Dichiarazione per i lavoratori sportivi

Dal 1° luglio 2023, con la riforma del lavoro sportivo (D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), i titolari di pensioni di invalidità che svolgono attività sportive dilettantistiche devono seguire le disposizioni del presente messaggio.

5. Modalità di dichiarazione

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata tramite il portale online dell'INPS utilizzando credenziali come SPID, CNS, CIE o eIDAS. Il pensionato, autenticandosi sul sito INPS, può accedere alla sezione dedicata alla Dichiarazione RED per inserire i redditi relativi al 2023.

6. Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 10, comma 8-bis, D.lgs. n. 503/1992, i pensionati che omettono la dichiarazione sono soggetti a una sanzione pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno di riferimento.

7. Dichiarazione a preventivo per il 2024

I pensionati che prevedono di svolgere lavoro autonomo nel 2024 devono rilasciare una dichiarazione a preventivo all'INPS per permettere le trattenute provvisorie sulla pensione. Dette trattenute saranno conguagliate nel 2025 sulla base dei redditi effettivamente percepiti nel 2024.

Prepensionamento: come aumentare l'assegno con la ricostituzione

Il Messaggio INPS n. 3078 del 19 settembre 2024 chiarisce importanti aspetti procedurali e normativi relativi alle prestazioni di esodo, tra cui l'isopensione e l'assegno straordinario per i Fondi di solidarietà, nonché il contratto di espansione. Queste misure previdenziali consentono a lavoratori prossimi alla pensione di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro, sostenuti economicamente dal datore di lavoro e dall'INPS fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

L'isopensione e l'assegno straordinario

Come disciplinato dalla Legge 92/2012 (la Riforma Fornero), l'isopensione consente a lavoratori dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti di anticipare il pensionamento fino a 7 anni rispetto ai requisiti ordinari. Allo stesso modo, l'assegno straordinario previsto dall'art. 26 del D.lgs. 148/2015 riguarda i lavoratori di settori specifici in situazioni di crisi aziendale o ristrutturazione, permettendo loro di accedere a un sostegno economico fino al raggiungimento della pensione. Finalità analoghe ha anche il contratto di espansione, di cui all'art.41 co. 5 bis D.lgs. 148/2015.

Le prestazioni sono finanziate dal datore di lavoro e prevedono il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo di esodo (salvo contratto di espansione, nell'ipotesi in cui il trattamento da raggiungere sia la pensione di vecchiaia), garantendo la copertura pensionistica.

Ricostituzione delle prestazioni di esodo

Uno degli aspetti chiave del Messaggio INPS n. 3078/2024 riguarda la ricostituzione delle prestazioni di esodo. La ricostituzione è una procedura che consente di rideterminare l'importo della prestazione o la sua scadenza quando emergono elementi nuovi non considerati al momento della liquidazione iniziale.

Il messaggio chiarisce che solo il datore di lavoro può presentare domanda di ricostituzione, non il lavoratore. Questo perché l'esodo, diversamente da una prestazione pensionistica ordinaria, è interamente finanziato dal datore di lavoro, il quale deve farsi carico di eventuali oneri aggiuntivi. La ricostituzione è possibile in due casi principali:

  1. Retribuzioni erogate successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro: Se vengono pagate retribuzioni relative a periodi di lavoro precedenti la cessazione (ad esempio, premi di risultato non liquidati in precedenza), tali somme possono essere considerate ai fini della ricostituzione dell'assegno di esodo.

  2. Contribuzione non valutata: Se emergono periodi di contribuzione non valutati, come contributi figurativi o periodi riscattati successivamente, la prestazione può essere ricostituita. Questo può accadere, ad esempio, in seguito a un riscatto di laurea o a una ricongiunzione di periodi contributivi. L'inclusione di questi contributi può anticipare la scadenza dell'assegno di esodo.

Procedura per la ricostituzione

Il Messaggio INPS n. 3078/2024 specifica che la domanda di ricostituzione deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando un modello specifico (fac-simile allegato n. 1 al messaggio), timbrato e firmato dal legale rappresentante del datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegato il consenso del lavoratore interessato.

La procedura telematica di invio avviene attraverso la piattaforma "WEBDOM", nella quale il datore di lavoro deve caricare manualmente la richiesta. La domanda include informazioni relative all'anzianità contributiva del lavoratore e alle nuove retribuzioni o contributi non considerati al momento della liquidazione originaria.

Effetti della ricostituzione

Se la ricostituzione comporta un anticipo della scadenza dell'assegno di esodo, l'INPS avvisa sia il datore di lavoro che il lavoratore, in modo da consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione ordinaria. Inoltre, la contribuzione aggiuntiva accreditata viene presa in considerazione ai fini della liquidazione della prestazione pensionistica definitiva, garantendo che il lavoratore non perda alcun diritto previdenziale.

Norme di riferimento

Il Messaggio INPS n. 3078/2024 richiama e rettifica parzialmente le istruzioni contenute nel Messaggio INPS n. 2099 del 18 maggio 2022. Le prestazioni di esodo trattate nel messaggio si basano sulle seguenti normative principali:

  • Legge 92/2012 (Riforma Fornero): Regolamenta l'isopensione, consentendo ai lavoratori di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro con una prestazione finanziata dal datore di lavoro.
  • D.lgs. n. 148/2015, art. 41: Introduce l'assegno straordinario, una misura di sostegno economico per i lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale o riorganizzazione, che possono così accedere alla pensione anticipata.
  • D.lgs. n. 148/2015, art. 41, comma 5-bis: Definisce il contratto di espansione, un ulteriore strumento di accompagnamento alla pensione che favorisce il ricambio generazionale e la formazione del personale.

Conclusioni

Il Messaggio INPS n. 3078 del 19 settembre 2024 rappresenta un documento fondamentale per la corretta gestione delle prestazioni di esodo. Esso chiarisce le modalità con cui il datore di lavoro può richiedere la ricostituzione delle prestazioni, sia per quanto riguarda le retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sia per l'accredito di contributi non considerati inizialmente.

Grazie a queste indicazioni, i datori di lavoro possono gestire in maniera efficiente i rapporti con i lavoratori prossimi alla pensione, evitando errori e garantendo il rispetto dei diritti previdenziali di entrambe le parti coinvolte.

Pensionati all'estero: verifica esistenza in vita 2024-2025

Il Messaggio INPS n. 3028 del 13 settembre 2024 chiarisce le modalità operative per il pagamento delle prestazioni all’estero, focalizzandosi sull'accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2024-2025. La seconda fase di verifica, gestita da Citibank N.A., riguarda i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le richieste di attestazione dovranno essere restituite entro il 18 gennaio 2025, altrimenti i pagamenti delle pensioni saranno sospesi a partire da marzo 2025. Alcuni gruppi di pensionati sono esentati dalla verifica grazie a scambi telematici con istituzioni previdenziali locali.

Nel dettaglio:

1. Tempistica della verifica
Il messaggio INPS n. 4071 del 16 novembre 2023 aveva delineato le modalità e la tempistica per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero per gli anni 2024-2025. La seconda fase, gestita da Citibank N.A., inizierà il 20 settembre 2024 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, con esclusione dei Paesi scandinavi e dell'Europa orientale, già trattati nella prima fase.

Le richieste di attestazione dovranno essere restituite entro il 18 gennaio 2025. In mancanza di tale attestazione, il pagamento della pensione di febbraio 2025 sarà possibile solo presso le agenzie Western Union del paese di residenza. Se l’attestazione non viene presentata entro il 19 febbraio 2025, i pagamenti saranno sospesi a partire da marzo 2025.

Inoltre, per evitare il rischio di pagamenti indebiti a persone decedute, alcuni gruppi di pensionati potranno essere soggetti a controlli indipendentemente dall’area geografica di residenza.

2. Criteri di esclusione
L'INPS ha richiesto a Citibank N.A. di escludere dalla verifica alcuni gruppi di pensionati, come quelli residenti in Paesi con i quali esistono accordi per lo scambio telematico di dati sul decesso. Questi includono:

Pensionati con scambi di dati con istituzioni tedesche e svizzere;
Pensionati con scambi di dati con la CNAV francese;
Residenti in Belgio con benefici comuni con SFP;
Residenti in Australia con scambi di dati con Centrelink;
Residenti nei Paesi Bassi con scambi di dati con SVB e UWV;
Coloro che hanno riscosso personalmente pensioni presso Western Union;
Pensionati con pagamenti già sospesi per mancato accertamento in precedenti verifiche.
3. Richiesta di attestazioni
Citibank invierà lettere e moduli standard di attestazione ai pensionati coinvolti nella verifica. Questi documenti saranno redatti in italiano e, a seconda del paese, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. I pensionati dovranno restituire il modulo personalizzato, corredato da un documento di identità. In caso di smarrimento o mancato ricevimento del modulo, potranno richiederne uno nuovo a Citibank.

4. Modalità di produzione della prova
Le prove di esistenza in vita potranno essere fornite in due modalità: cartacea o telematica.

Cartacea: Il modulo dovrà essere inviato a Citibank, controfirmato da un testimone accettabile (come un rappresentante consolare o un'autorità locale). In caso di problemi con le autorità locali, la banca accetterà certificazioni rilasciate da enti pubblici locali, ma l'uso del modulo standard è preferibile.

Alternative: In casi particolari, come pensionati affetti da infermità o residenti in istituti di cura, sarà possibile utilizzare procedure alternative. Il modulo alternativo dovrà essere firmato da funzionari pubblici, medici o tutori legali.

5. Riscossione personale presso Western Union
Chi non presenterà l'attestazione entro i termini potrà ritirare la pensione di febbraio 2025 in contanti presso le agenzie Western Union. Tale riscossione costituirà prova di esistenza in vita. La mancata riscossione entro il 19 febbraio 2025 comporterà la sospensione dei pagamenti a partire da marzo 2025. Tuttavia, la riscossione successiva ripristinerà i pagamenti.

6. Riemissione delle rate sospese
La riemissione delle rate sospese dovrà essere richiesta alla struttura territoriale INPS, allegando documenti di identità e ulteriori informazioni. La struttura valuterà la necessità di richiedere ulteriori prove di esistenza in vita.

7. Servizio di supporto Citi
Citibank mette a disposizione un servizio di assistenza ai pensionati per tutte le fasi dell'accertamento, disponibile online, via email o per telefono. Inoltre, tramite il servizio automatico interattivo, i pensionati e gli operatori di Patronato possono verificare lo stato delle attestazioni di esistenza in vita 24 ore su 24.

Fondo credito: modalità di adesione per beneficiari dell'Ape sociale

Il Messaggio INPS n. 3028 del 13 settembre 2024 chiarisce le modalità per i dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che intendono aderire al Fondo credito, in prossimità della cessazione dal servizio, dopo aver ottenuto l'APE sociale o seguito procedure di esodo/espansione.

1. Modalità di presentazione delle domande:
I dipendenti devono presentare la domanda di adesione al Fondo credito entro l’ultimo giorno di servizio. Domande presentate oltre tale termine non verranno accettate, e nel periodo tra la cessazione e il pensionamento non potranno beneficiare di prestazioni della Gestione unitaria.

Se il dipendente ha un prestito in ammortamento, il piano potrà essere traslato sul trattamento di quiescenza, con l’applicazione degli interessi previsti. Le domande verranno verificate in base allo status di pensionato e alla decorrenza della pensione.

2. Modalità procedurali per l'invio delle denunce:
Per garantire la corretta cessazione dal servizio, l'ultima denuncia del lavoratore dovrà includere uno specifico codice di cessazione. Questo vale sia per i casi di esodo sia per quelli di APE sociale. Il nuovo codice di cessazione per l'APE sociale è il codice 60, da indicare nella denuncia UNIEMENS-ListaPosPA.

Prestiti in corso: Se il dipendente ha un prestito in ammortamento, il piano può essere traslato sul trattamento di pensione, con il calcolo degli interessi.

Controlli sull’adesione: Le domande di adesione al Fondo credito saranno verificate per confermare lo status di pensionato e l’applicazione della relativa quota.

Denuncia UNIEMENS: Per i lavoratori che accedono all’APE sociale, l’ultima denuncia deve includere il codice di cessazione "60" per identificare la cessazione del servizio.

Costituzione posizione assicurativa dipendenti pubblici: nuovi chiarimenti Inps

Messaggio n. 2802 del 02-08-2024: Gestione dipendenti pubblici - Chiarimenti sulla costituzione della posizione assicurativa e altre prerogative

Premessa

L'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha abrogato la possibilità per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici di costituire posizioni assicurative presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'AGO senza oneri. Dal 31 luglio 2010 non è più possibile costituire tali posizioni per iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione.

Chiarimenti sulla nota operativa INPDAP n. 56 del 22 dicembre 2010

Gli "assicurati" cessati senza diritto a pensione possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali previsti, riassunti come segue:

  • Riscatto e computo di periodi o servizi: entro 90 giorni dalla cessazione del servizio.
  • Ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l'ultimo giorno di servizio.
  • Accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro: entro l'ultimo giorno di servizio.
  • Domande di computo e riscatto ai sensi degli articoli 11-15 del D.P.R. n. 1092/1973: almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età.
  • Riconoscimento del servizio militare di leva: entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio.

Cessati senza diritto a pensione: la verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva/ dei dipendenti pubblici/ ex Inpdap.

Assicurati cessati prima del 31 luglio 2010

Per gli assicurati alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) cessati prima del 31 luglio 2010, continua ad applicarsi la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO. Per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati senza diritto a pensione, la costituzione della posizione assicurativa avviene su domanda.

CTPS

A parziale rettifica della circolare n. 120 del 6 agosto 2013, si precisa che per gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione presso la stessa Cassa, continua a valere la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, a meno che l'interessato, possedendo già l’anzianità contributiva minima prescritta, non preferisca attendere la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, essendo obbligatoria e prioritaria, impedisce la presentazione di successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari, ad eccezione delle istanze presentate entro i termini previsti.

Inoltre, i soggetti cessati prima del 31 luglio 2010 con almeno venti anni di contributi, che non vogliano attendere il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, possono, se ne hanno le condizioni, presentare domanda di pensione anticipata mediante il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

CPDEL CPS CPI CPUG

Per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010, la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO avviene solo su domanda. Anche se non presentano la domanda di trasferimento della contribuzione accreditata, non possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi e accredito figurativo oltre i termini decadenziali indicati. Se non presentano la domanda di costituzione della posizione assicurativa, la contribuzione accreditata concorre comunque al requisito contributivo per la pensione in cumulo.

Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979

La ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico ordinamento pensionistico, secondo l’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, può essere effettuata nei seguenti casi:

  1. Con iscrizione attiva nella gestione previdenziale destinataria dei contributi.
  2. Senza iscrizione attiva nella gestione previdenziale destinataria dei contributi, purché si siano maturati almeno otto anni di contribuzione effettiva nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.

Per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l’articolo 9 della legge n. 274/1991, che non è stato abrogato, permette la ricongiunzione ai fini di un'unica pensione nei seguenti casi:

a. Dipendenti con almeno otto anni di iscrizione alle Casse, che passano a dipendere da privati o enti non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza. b. Dipendenti appartenenti all'area pubblica.

Le domande di ricongiunzione da parte degli ex iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG iscritti al FPLD dell’AGO devono rispettare le limitazioni dell’articolo 9 della legge n. 274/1991.

2.2 Domanda di ricongiunzione in entrata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990

L'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, prevede la ricongiunzione dei periodi coperti da assicurazione per liberi professionisti nella gestione in cui l'iscrizione è attiva al momento della domanda.

Il comma 2 dello stesso articolo estende questa facoltà a coloro che, prima iscritti a una previdenza obbligatoria, come dipendenti o autonomi, sono ora iscritti a una Cassa professionale e possono quindi richiedere la ricongiunzione.

Dopo il compimento dell'età pensionabile, il comma 4 permette di chiedere la ricongiunzione in qualsiasi gestione pensionistica, a condizione di avere almeno dieci anni di contribuzione continuativa per attività effettivamente prestata.

L'assicurato identificato dalla nota operativa INPDAP n. 56/2010, non essendo iscritto alla Gestione dipendenti pubblici al momento della domanda, può presentare domanda di ricongiunzione verso le Casse solo alle condizioni del comma 4 dell’articolo 1.

Assicurati cessati dopo il 30 luglio 2010

Gli assicurati cessati senza diritto a pensione dopo il 30 luglio 2010 possono presentare domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accrediti figurativi, ecc., oltre i termini decadenziali. Tali prerogative si estendono anche ai superstiti dell’assicurato.

Decorrenza della pensione

I periodi di riscatto, ricongiunzione, computo e accredito figurativo sono considerati nella loro collocazione temporale per la maturazione del diritto a pensione. La decorrenza delle pensioni segue le regole comuni, anche se i contributi da riscatto sono determinanti ai fini del diritto a pensione.

Annullamento della costituzione della posizione assicurativa

Continua ad applicarsi l’annullamento della costituzione della posizione assicurativa per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici nei seguenti casi:

  • Iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG: annullamento in caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o reiscrizione obbligatoria a una delle citate Casse pensionistiche.
  • Iscritti alla CTPS: annullamento in caso di nuovo servizio che richiede la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.

Competenza sull’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa

La competenza sull’adozione del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’AGO varia in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per il personale statale cessato prima delle date di subentro dell’ex INPDAP, la competenza resta dell’Amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio.

Adesione di 9 nuove Casse professionali alla nuova procedura di scambio dati per la ricongiunzione dei contributi

Messaggio n. 2770 del 31-07-2024: Operatività dello scambio telematico di comunicazioni per la ricongiunzione dei contributi tra INPS e Casse professionali


Premessa

Si fa riferimento ai messaggi n. 1739 del 12 maggio 2023 e n. 2498 del 4 luglio 2023 per comunicare l'adesione di 9 Casse professionali alla Convenzione quadro, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023.

Operatività dello scambio telematico

L'INPS, insieme a ENPAM e Cassa Geometri (Casse pilota), ha completato le operazioni tecniche per l’allineamento delle piattaforme di cooperazione applicativa. A partire da settembre 2024, lo scambio delle informazioni per la ricongiunzione dei contributi, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, avverrà esclusivamente tramite canale telematico tra INPS e le Casse pilota. Simili azioni saranno intraprese con le altre Casse firmatarie della convenzione.

Fasi dello scambio telematico

Le fasi dello scambio telematico sono le seguenti, come previste dal comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 45/1990:

  1. Richiesta e consultazione telematica dei contributi versati all'INPS:

    • La Cassa professionale firmataria, come soggetto accentrante, richiede il prospetto dei contributi versati all'INPS e consulta lo stato della richiesta di certificazione (cfr. Allegato 1, sezione b.1 della convenzione).
  2. Invio del prospetto contributivo:

    • L'INPS, quale Ente trasferente, invia il prospetto contributivo (cfr. Allegato 2, sezione d.2 della convenzione).
  3. Richiesta di riesame della certificazione telematica e consultazione dello stato della richiesta:

    • La Cassa professionale firmataria richiede un eventuale riesame e consulta lo stato della richiesta di riesame (cfr. Allegato 1, sezione b.3 della convenzione).
  4. Invio di un nuovo prospetto contributivo dopo il riesame:

    • L'INPS invia un nuovo prospetto contributivo (cfr. Allegato 2, sezione d.4 della convenzione).
  5. Notifica dell’esito dell’operazione di ricongiunzione:

    • La Cassa professionale firmataria notifica l’esito dell’operazione (cfr. Allegato 1, sezione b.5 della convenzione).

Fasi future

A seguito del completamento delle procedure informatiche, saranno operative ulteriori fasi relative agli adempimenti previsti dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 45/1990, riguardanti la ricongiunzione di contributi dalla Cassa professionale verso l'INPS.

Italia Moldavia: domanda di pensione

Messaggio n. 2745 del 26-07-2024: Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale - Modalità di presentazione delle domande di pensione

1. Premessa

Dal 1° dicembre 2023 è in vigore l’Accordo tra Italia e Moldova sulla sicurezza sociale, firmato il 18 giugno 2021 e ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94. L’Accordo, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi, stabilisce le modalità di presentazione delle domande di pensione presso l’INPS e la CNAS moldava.

2. Presentazione delle domande di pensione

L'Accordo non permette la totalizzazione dei periodi assicurativi. Tuttavia, le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia alla CNAS tramite le strutture territoriali dell'INPS. Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all'INPS tramite canale telematico.

Modalità di presentazione delle domande:

2.1 Domanda di pensione moldava presentata dai residenti in Italia

Il richiedente invia il modulo “MD/IT 202” con documentazione allegata alla struttura INPS competente, che lo trasmette alla CNAS. La CNAS può richiedere ulteriori informazioni o documenti originali.

2.2 Domanda di pensione italiana presentata dai residenti in Moldova

Il richiedente utilizza la procedura INPS online, gestita dalla Direzione provinciale di Perugia, che può richiedere ulteriori informazioni prima di emettere un provvedimento.

2.3 Domanda di pensione di invalidità moldava presentata dai residenti in Italia (incluse revisioni)

Il richiedente invia il modulo “MD/IT 202” e “MD/IT 213” alla struttura INPS competente, che lo trasmette alla CNAS. Se richiesto, l'INPS esegue una visita medica e invia i risultati alla CNAS, che emette il provvedimento finale.

2.4 Domanda di pensione di invalidità italiana presentata dai residenti in Moldova (incluse revisioni)

Il richiedente utilizza la procedura INPS online, gestita dalla Direzione provinciale di Perugia. Se necessario, l'INPS richiede una visita medica alla CNAS e, sulla base dei risultati, emette il provvedimento finale.

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